Raccolta sicura
In Alto Adige la raccolta dei funghi è disciplinata dalla legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18. Ecco l’essenziale, riassunto dal testo ufficiale. Fa sempre fede il testo di legge – in caso di dubbio chiedi al tuo comune.
Verificato il 26 ottobre 2026 sulla versione vigente nel LexBrowser della Provincia autonoma di Bolzano.
Regola generale: denuncia, giorni e quantità
- Di norma in Alto Adige può raccogliere funghi solo chi ha presentato la denuncia – esclusivamente nei giorni pari del mese, tra le ore 7 e le ore 19, in quantità non superiore a 1 kg al giorno. Il limite non si applica se un singolo esemplare supera da solo 1 kg. (art. 4, comma 1)
- La denuncia per questa regola generale è l’attestazione di pagamento del diritto di raccolta – rilasciata anche dall’istituto tesoriere o da un’associazione turistica – oppure la ricevuta di pagamento pagoPA. Riporta i tuoi dati, il comune e il giorno o i giorni di raccolta. (art. 6, comma 1)
- La denuncia è personale e possibile solo per persone di età superiore ai 14 anni. Si dimostra esibendo l’attestazione di pagamento e un documento di riconoscimento valido. (art. 6, comma 1)
- Vale per uno o più giorni. L’importo del diritto è stabilito dalla Giunta provinciale – chiedi al comune. (art. 6, comma 2)
Casi particolari
- Avuto riguardo alle consuetudini locali, i residenti nel comune possono raccogliervi 2 kg a persona, nei giorni pari tra le ore 7 e le ore 19. La residenza si dimostra con un documento di riconoscimento valido. Per tutto il resto chiedi al comune. (art. 4, comma 2)
- In deroga alla regola generale, i proprietari privati, gli affittuari, gli usufruttuari e i familiari con loro conviventi possono raccogliere sui fondi di cui dispongono fino a 3 kg al giorno a persona. (art. 4, comma 3)
- Nei parchi naturali i residenti nei relativi comuni possono raccogliere nei giorni pari fino a 2 kg a persona senza pagamento del diritto di raccolta. (art. 4, comma 3)
Dove non si può raccogliere
- La Giunta provinciale può vietare la raccolta in determinate zone. I divieti sono affissi all’albo del comune e segnalati sul posto con cartelli. (art. 2)
- I proprietari possono vietare la raccolta sui loro fondi con appositi cartelli. (art. 3, comma 1)
- Nelle zone interdette la denuncia non è efficace, anche se pagata. (art. 6, comma 2)
- Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali, nei siti Natura 2000 e nella parte altoatesina del Parco Nazionale dello Stelvio le sanzioni per i funghi raccolti oltre la quantità consentita sono aumentate del 50 %. (art. 8, comma 3)
Nel bosco
- Trasporta i funghi in contenitori rigidi, aperti e areati – per esempio in un cesto. (art. 4, comma 5)
- Non danneggiare i funghi sul terreno. (art. 4, comma 6)
- I controlli spettano al Corpo forestale provinciale e al personale della ripartizione provinciale competente per natura e paesaggio. Su richiesta devi aprire per il controllo i contenitori portatili non considerati oggetti personali. (art. 8, commi 1 e 4)
- Le violazioni sono punite con sanzioni pecuniarie e i funghi possono essere confiscati. (artt. 2, 3, 4, 6 e 8)
Prima di mangiare i funghi
Fungavia non identifica i funghi e non dice nulla sulla loro commestibilità. Fai controllare i tuoi funghi dall’ispettorato micologico: sedi, orari e prenotazione dei punti di controllo micologico dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige sono su sabes.it.
Sospetto avvelenamento da funghi?
Chiama subito il numero di emergenza 112 – anche se ti senti ancora bene. Conserva i resti del pasto e gli scarti di pulizia.
Fonte
Legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18 «Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali», pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 2 luglio 1991, n. 28, versione vigente: Testo di legge nel LexBrowser · Gesetzestext auf Deutsch
Questa pagina è un riassunto senza garanzia e non sostituisce né il testo di legge né le informazioni del comune.